CODICE DEONTOLOGICO ONLINE
E' consentito fornire consulenza legale on line?
E'
consentito utilizzare Internet e il proprio sito Web per offrire consulenza
legale. Tuttavia è necessario indicare nel sito le seguenti prescrizioni del
C.N.F.: - indicazione dei dati anagrafici del professionista, P. Iva e
Consiglio dell’ordine di appartenenza; - dichiarazione di rispetto del codice
deontologico, con la riproduzione del testo, o di un link; - indicazione del
professionista responsabile; - indicazione degli estremi della eventuale
polizza assicurativa, anche alle prestazioni on-line; - indicazione delle
vigenti tariffe professionali per la determinazione dei
corrispettivi.
Quali Divieti?
L'art.
17 del C.D.F. vieta: - l’offerta di servizi e consulenze gratuite, sul
proprio sito o su siti di terzi. - di indicare sul proprio sito dati e
informazioni che riguardano terze persone; - di palesare i nomi dei clienti
(anche qualora sussista il consenso dei clienti); - le specializzazioni
(salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge); - di indicare i prezzi
delle singole prestazioni e che la prima consultazione è gratuita; - le
percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti propri e/o dello
studio; - il fatturato individuale o dello studio; - le promesse di
recupero; - l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall’art. 19 del codice deontologico).
Cosa può indicare un Avvocato nel proprio sito
Web?
Nel
sito Web possono essere indicati: - un logo; - i nomi dei professionisti,
indirizzi, URL, telefono e fax, e-mail; - fotografia, dati di nascita e di
formazione dell'Avvocato, lingue conosciute, articoli e pubblicazioni;, -
informazioni sullo studio: composizione, nome dei fondatori anche defunti,
settori di competenza, professionisti presenti, sedi secondarie; - eventuale
certificazione di qualità (da depositare presso il Consiglio con indicazione
completa del periodo di validità, del certificatore e dell'ambito di
riconoscimento della stessa).
ad un Avvocato è consentito avere il sito Web del proprio studio
legale?
Il
nuovo testo dell'art. 17 indica tra i mezzi consentiti, per l' esercizio della
pubblicità informativa, i "siti Web e le reti telematiche (Internet), purché
propri dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei
limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio
dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a
procedere alla segnalazione alConsiglio dell’ordine di appartenenza entro 120
giorni."
Un Avvocato può inserire il proprio C.V. in siti di
terzi?
Resta il dubbio
interpretativo (in attesa di prossime pronunce) sulla possibilità di inserire i
dati personali di un professionista in una pagina Web messa a disposizione da
terzi, come ad esempio portali, siti tematici, riviste giuridiche, stante che
l'art.17 ammette "siti Web e reti telematiche (Internet), purché propri
dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati".
Latu sensu l'
inserimento dei dati dell'Avv. (di per sè consentiti dal C.N.F.) all'interno di
un sito terzo, potrebbe ritenersi ammesso, purchè nella segnalazione al proprio
COA l'Avvocato indichi i dati del titolare del sito, il dominio. Sono tuttavia da auspicare situazioni che non
comportino una commistione, tra i dati del professionista con altre attività
professionali, commerciali, o pubblicitarie fattispecie che contrasterebbero
fortemente con l'obbligo di indipendenza dell' Avvocato.
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