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IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Preambolo -Consiglio Nazionale Forense  17 aprile 1997 e modifiche 16.10.99 e 26.10.99

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. 
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

Con delibera del 26.10.2002 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, la tanto attesa modifica dell'art. 17 del Codice Deontologico Forense comprimendo leggermente i ferrei divieti posti all' esercizio della pubblicità informativa. In questa nuova ottica Internet è stato correttamente percepito dal C.N.F. come un strumento potenzialmente non pericoloso per la dignità, la lealtà e il decoro, della classe forense. Altri media, come radio, televisione e stampa, sono stati reputati dal C.N.F. assai più rischiosi e come tali non sono stati svincolati dagli storici divieti e prescrizioni. Con l'approvazione del nuovo art. 17 dunque all'avvocato è stato consentito, in modo più ampio, di dare informazioni sulla propria attività professionale, ma sempre secondo correttezza e verità, e nel rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e veridicità dell'informazione così come prescritto dalla Direttive. UE2000/31/CE sulla società dell'informazione, e dalle Direttive. in materia di pubblicità ingannevole e dalle indicazioni emanate dal Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea (C.C.B.E.) nel Communication electronique et Internet del novembre 2000. ( Cfr. art. 17 >>


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